Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche

Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalitą stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, č consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Art. 157 - Divieto commercio libri di testo

1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

Art. 158 - Biblioteche scolastiche

1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalitą per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.