Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti
gratuitamente dai comuni, secondo modalitą stabilite dalla legge regionale, ferme
restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli
articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo,
č consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per
l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le
indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in
genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare
il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158 - Biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli
alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalitą per la gestione delle biblioteche di classe e
della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.